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Circ. Int. 32 - Apertura degli uffici di segreteria e relazioni con il pubblico

Orario di apertura

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico interno ed esterno a partire dalle 10:30 e fino alle 13:30, tutti i giorni tranne il sabato.
Sarà garantito l’accoglimento dell’utenza esterna il lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Tutti i docenti salvo casi particolari, sono pregati di tenere conto dei suddetti orari.

Si prega, inoltre, di prestare particolare attenzione agli orari dell’Ufficio Personale, il cui carico di lavoro è particolarmente concentrato nelle prime ore della giornata.

Privacy
Onde evitare che il personale di segreteria violi, anche indirettamente, quanto disposto dal Codice Etico adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 28 giugno 2000, il pubblico interno ed esterno non può accedere alle postazioni degli Assistenti Amministrativi né utilizzare i computer di segreteria.
Si riporta integralmente l’art. 7 del Codice Etico.

Art. 7 - Riservatezza
Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.
In particolare, il dipendente non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Ufficio e non rilascia informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti.
Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.
Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Il personale di segreteria avrà cura di voler osservare quanto disposto dal succitato art. 7.

Si rammenta inoltre che l’obbligo di riservatezza da parte dei Dipendenti della P.A. trova fondamento anche nell’art. 15 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957).