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Graduatorie provvisorie del personale ATA

Come normato dall’art. 9 commi 1 e 2 del D.M. n. 717/2014, avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Graduatorie provvisorie del personale ATA